Malattia del bambino

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino agli otto anni di età, con le seguenti modalità:

  • entro il terzo anno di vita: primi 30 giorni retribuiti al 100%, cumulativamente tra entrambi i genitori se dipendenti pubblici, per anno di vita del/della bambino/a
  • entro il terzo anno di vita: ulteriori periodi senza retribuzione
  • oltre il terzo anno di vita e fino all'8° anno: 5 giorni lavorativi annui senza retribuzione, per ogni genitore.

Per il computo dei trenta giorni annuali retribuiti al 100%, va considerato come riferimento temporale l'anno anagrafico del bambino, compreso il giorno del compimento del terzo anno di età.

In compresenza di più figli di età inferiore ai tre anni, il riconoscimento del beneficio economico è riferito ad ogni singolo bambino.

 

Congedo parentale

Il congedo parentale è di complessivi 10 mesi tra entrambi i genitori e può essere usufruito entro i 12 anni di vita del bambino.

Il limite è elevabile ad 11 mesi nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.

Ai genitori spetta il diritto di astenersi dal lavoro, nel rispetto dei limiti sopra richiamati, secondo la seguente modalità:

  • la madre, trascorso il periodo di congedo di maternità, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi
  • il padre, dalla nascita del figlio, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevati a 7 nel caso in cui eserciti il diritto all’astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi
  • il genitore solo o nei confronti del quale sia stato disposto l’affido esclusivo del figlio, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi.

In caso di parto plurimo i periodi di congedo parentale spettano per ciascun figlio.

Il genitore che intende fruire del congedo parentale è tenuto ad avvisare il proprio responsabile, salvo casi di oggettiva impossibilità, con un termine di preavviso:

  • non inferiore a cinque giorni, in caso di fruizione giornaliera
  • non inferiore a due giorni in caso di fruizione a mezza giornata o ad ore.

Congedo parentale in caso di adozione e affidamento

Anche i genitori adottivi e affidatari, possono usufruire del congedo parentale, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Il congedo parentale è di complessivi 11 mesi tra entrambi i genitori.

La madre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi.

Il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi, nel caso in cui eserciti il diritto all’astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi.

Entrambi i genitori hanno diritto di chiedere il congedo parentale anche contemporaneamente.

 

Riposi giornalieri (allattamento)

La madre ha diritto nel corso del primo anno di vita del bambino, compreso il giorno del compleanno, ad usufruire della riduzione oraria giornaliera in proporzione all’orario di lavoro nella misura di:

  • 2 ore di permesso per ciascun giorno lavorativo del mese se l’attività lavorativa è pari o superiore alle 6 ore giornaliere
  • nella misura di 1 ora se inferiore alle 6 ore giornaliere.

Trattamento economico PTAB

Per figli biologici: durante la fruizione del congedo parentale il trattamento economico è il seguente:

  • fino al dodicesimo anno di vita del figlio: a ciascun genitore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30%;
  • fino al dodicesimo anno di vita del figlio: i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad un ulteriore periodo di 3 mesi, con indennità pari al 30% della retribuzione.

Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico.

Il periodo totale di congedo parentale indennizzabile, tra entrambi i genitori, è elevato da 6 mesi a 9 mesi.

  • per il genitore unico: spetta un’indennità pari al 30% per un periodo massimo di 9 mesi; nel caso in cui sia stato disposto l’affidamento esclusivo, spetta, in via esclusiva, anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale, pari a 11 mesi.  

Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico

Per i figli adottati o in affidamento, durante la fruizione del congedo parentale, tra entrambi i genitori, il trattamento economico è il seguente:

  • entro i 12 anni dell’ingresso del minore in famiglia o comunque fino al raggiungimento della maggiore età: a ciascun genitore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30%
  • entro i 12 anni dell’ingresso del minore in famiglia o comunque fino al raggiungimento della maggiore età: i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad un ulteriore periodo di 3 mesi, con indennità pari al 30% della retribuzione.

Per effetto delle disposizioni di maggior favore del CCNL 2006-2009, i primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti al 100%, tra entrambi i genitori.

Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico.

Tabella riassuntiva:

 

Periodo non trasferibile ad altro genitore

Retribuzione

MADRE 3 mesi 30%*
PADRE 3 mesi 30%*

* Per effetto delle disposizioni di maggior favore del CCNL 2006-2009, i primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti al 100%, tra entrambi i genitori.

Ulteriore periodo in alternativa tra entrambi i genitori Retribuzione
3 mesi 30%

Alcuni esempi:

  • madre: fruiti 3 mesi non trasferibili, di cui 30 giorni retribuiti al 100% e altri 2 mesi al 30%. Fruisce di un ulteriore mese in alternativa tra i genitori al 30%: totale mesi fruiti 4
  • padre: fruiti 3 mesi non trasferibili al 30%, fruisce di ulteriori due mesi in alternativa tra i genitori al 30%: totale mesi fruiti 5.

Risultano quindi esauriti i nove mesi indennizzabili tra entrambi i genitori.

Fermo restando il totale di 11 mesi tra entrambi i genitori, individualmente potrebbero fare i periodi sotto riportati:

La madre può fruire di ulteriori due mesi, ad arrivare ai 6 spettanti, che saranno retribuiti al 30% o allo 0% in base al reddito annuo lordo.

Il padre può fruire di ulteriori due mesi, ad arrivare ai 7 spettanti, che saranno retribuiti al 30% o allo 0% in base al reddito  annuo lordo.