I permessi retribuiti che possono essere richiesti dal personale a tempo indeterminato e a tempo determinato (art.54 - CCNL 2016-2018) con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi sono:
- Permesso per partecipazione a concorsi o esami (art.47 - CCNL 2016-2018)
- Permesso per matrimonio o unione civile (art.47 e art.19 - CCNL 2016-2018)
- Permesso per lutto (art.47 - CCNL 2016-2018)
- Permesso orario retribuito per particolari motivi personali e familiari (art.48 CCNL 2016-2018)
- Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art.51 CCNL 2016-2018)
- Specifiche previste dall'art.51 comma 11 e 12 del CCNL 2016 – 2018
- Quadro di sintesi della disciplina art.51 CCNL Istruzione e ricerca 19.04.2018
- Permesso per gravi motivi familiari (art.4 c.1 legge 53/2000)
- Permesso per L.104/92 (previa verifica requisiti)
- Fruizione dei permessi per i figli
- Fruizione dei permessi prevista per i dipendenti portatori di handicap
- Permessi per donazione di sangue e midollo osseo (art.49 CCNL 2016-2018)
- Permessi per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche per le lavoratrici gestanti
- Permesso retribuito per nomina presso seggio elettorale
Permesso per partecipazione a concorsi o esami (art.47 - CCNL 2016-2018)
A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, per un massimo di 8 giorni all’anno.
Le giornate vanno fruite esclusivamente a giornata intera.
Permesso per matrimonio o unione civile (art.47 e art.19 - CCNL 2016-2018)
Il dipendente ha diritto, in occasione del proprio matrimonio o unione civile, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi (inclusi i giorni festivi e il sabato e la domenica) fruibili entro i 45 giorni successivi alla data in cui è stato contratto il matrimonio o unione civile.
Permesso per lutto (art.47 - CCNL 2016-2018)
Tutti i dipendenti hanno diritto a 3 giornate lavorative di permesso retribuito per ogni evento luttuoso, in caso di decesso:
- del coniuge/partner dell’unione civile, anche legalmente separato
- di un parente entro il secondo grado: genitori, figli, nonni, fratelli/sorelle, nipoti (figli di figli)
- di affine di primo grado (suoceri, generi e nuore)
- del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica
- di un componente della propria famiglia anagrafica (che risulti nello stato di famiglia del richiedente)
I giorni di permesso per lutto – che consentono di interrompere anche le ferie in corso di godimento – vanno utilizzati entro 7 giorni lavorativi dal decesso del familiare, possono essere fruiti anche non consecutivamente e spettano per intero anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Permesso orario retribuito per particolari motivi personali e familiari (art.48 CCNL 2016-2018)
I dipendenti a tempo indeterminato o determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, possono fruire di 18 ore di permesso all’anno per particolari motivi personali, mentre quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno un monte ore annuale ridotto in proporzione alla prestazione lavorativa svolta, come illustrato:
- Rapporto 100%, ore annuali spettanti: 18
- Rapporto 83%, ore annuali spettanti: 15
- Rapporto 75%, ore annuali spettanti: 13,30
- Rapporto 50%, ore annuali spettanti: 9
- Rapporto 33%, ore annuali spettanti: 6
I permessi per particolari motivi personali e familiari:
- non devono essere documentati, pertanto non sarà più necessario allegare alcuna documentazione
- non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora, ad esempio non sarà possibile richiedere il permesso per 20 minuti, sarà invece possibile richiederlo per 1 ora e 20 minuti
- non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (permessi per visite-terapie-prestazioni specialistiche, permessi L.104/92, permessi studio 150 ore, permessi per grave infermità), nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore
- possono essere fruiti cumulativamente anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore. In questo caso 18 ore varranno come 3 giorni interi
- durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art.51 CCNL 2016-2018)
I dipendenti a tempo indeterminato o determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, possono fruire di 18 ore di permesso all’anno - comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro - per particolari visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici mentre quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno un monte ore annuale ridotto in proporzione alla prestazione lavorativa svolta, come illustrato:
- Rapporto 100%, ore annuali spettanti: 18
- Rapporto 83%, ore annuali spettanti: 15
- Rapporto 75%, ore annuali spettanti: 13,30
- Rapporto 50%, ore annuali spettanti: 9
- Rapporto 33%, ore annuali spettanti: 6
Si precisa che i permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse
In caso di fruizione oraria:
- i suddetti permessi sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL (permessi per particolari motivi personali, permessi L.104/92, permessi studio 150 ore, permessi per grave infermità), nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative (recupero eccedenze)
- non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni
- ai fini del computo del periodo di comporto 6 ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa
In caso di fruizione per intera giornata:
- i suddetti permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza
- nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia
In tutti i casi l’assenza per la fruizione dei permessi in oggetto è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Per la fruizione di detti permessi i dipendenti sono tenuti ad avvisare il proprio Responsabile con 3 giorni di preavviso.
Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro.
Specifiche previste dall'art.51 comma 11 e 12 del CCNL 2016 - 2018
Come previsto dal comma 11 del CCNL nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, l’assenza sarà imputata alla malattia. In tal caso, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi
b) attestazione di presenza con indicazione oraria, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione
Secondo il comma 12 del CCNL anche nel caso in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle conseguenze delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia. In tale caso l’assenza è giustificata mediante l’attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione con l’indicazione che il paziente, a seguito dell’esame effettuato, necessita di riposo per l’intera giornata lavorativa/ si trova in una situazione di incapacità lavorativa temporanea.
Resta ferma la possibilità di poter fruire per la medesima finalità, dei permessi per particolari motivi personali o familiari, dei riposi compensativi o delle ferie.
Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente anche per lunghi periodi a terapie che portano ad una incapacità lavorativa temporaneaè sufficiente produrre un’unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati comunicheranno il calendario, ove previsto, prima dell’inizio della terapia. Seguiranno poi le attestazioni di presenza dalle quali risulterà l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste.
Quadro di sintesi della disciplina art.51 CCNL Istruzione e ricerca 19.04.2018
Tipologie assenza |
Rif. |
Riduce monte ore annuo? |
Decurta trattamento economico nei primi 10 giorni? |
Si conteggia ai fini del comporto? |
Come si giustifica? |
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata inferiore all'intera giornata lavorativa |
Commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15 |
SI (delle ore per visita o altro comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro) |
NO |
SI (con le modalità di cui all'art. 51, comma 4) |
ATTESTAZIONE PRESENZA CON INDICAZIONE ORARIA |
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata pari all'intera giornata lavorativa |
Commi precedenti e Comma 5 |
SI (di un numero di ore pari alla durata effettiva della specifica giornata lavorativa) |
SI |
SI (con le modalità di cui all'art. 51, comma 4) |
ATTESTAZIONE PRESENZA CON INDICAZIONE ORARIA |
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da patologie in atto |
Comma 11 |
NO |
SI |
SI |
CERTIFICATO MEDICO + ATTESTAZIONE PRESENZA |
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse |
Comma 12 |
NO |
SI |
SI |
ATTESTAZIONE PRESENZA RECANTE ANCHE INDICAZIONE CONSEGUENTE INCAPACITA' LAVORATIVA |
Assenze per l’espletamento di cicli di terapie implicanti incapacità lavorativa, a causa della patologia sofferta |
Comma 14 |
NO |
SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall'art. 35, comma 14 del CCNL 16.10.2008) |
SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall'art. 35, comma 14 del CCNL 16.10.2008) |
UNICA CERTIFICAZIONE MEDICA INIZIALE + SINGOLE ATTESTAZIONI PRESENZA |
Permesso per gravi motivi familiari (art.4 c.1 legge 53/2000)
Il dipendente ha diritto, nel caso di grave infermità di familiare documentata attraverso certificazione medica a 3 giorni lavorativi all'anno di permesso retribuito per prestare assistenza:
- al coniuge/partner dell’unione civile (anche legalmente separato) o al convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica)
- al parente entro il secondo grado - genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti dei nonni (figli dei figli) - anche non conviventi
- al componente della propria famiglia anagrafica che risulti nello stato di famiglia del richiedente
Le giornate devono essere fruite entro 7 giorni dall'insorgenza della grave infermità* ed è cumulabile con quelli previsti per l'assistenza a persone con disabilità (legge 104/92). Nei periodi di permesso fruiti non vengono conteggiati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Questo permesso non può protrarsi oltre la sussistenza della grave infermità.
Il certificato da allegare, che attesta le gravi patologie dei soggetti cui viene prestata assistenza, deve essere redatto da un medico specialista delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL.
*Per l’individuazione delle patologie che danno luogo a grave infermità si rinvia al D.M.n.278/2000
Permesso per L.104/92 (previa verifica requisiti)
Il dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, può usufruire:
- di 3 giorni di permesso al mese per prestare assistenza alla persona disabile
- di un massimo di 18 ore mensili (comprensive di giornate ed ore di permesso nell'arco dello stesso mese)
Per le modalità di riproporzionamento si veda l’art. 49 del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016 - 2018 del 19.04.2018 e il Messaggio INPS n. 3114 del 7.8.2018.
Il dipendente deve dichiarare che il congiunto - convivente o non convivente con necessità di assistenza continua ed esclusiva - non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e che per il medesimo nessun altro usufruisce di analoghi permessi.
Fanno eccezione i casi espressamente previsti dalla normativa - Circ. INPS 32/2012:
- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine
- ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare
- necessità del familiare ricoverato a tempo pieno necessiti di assistenza non sanitaria da parte di un genitore o di un familiare, richiesta espressamente dai sanitari della struttura
Al fine di garantire la funzionalità degli Uffici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
Fruizione dei permessi per i figli
Nel caso di assistenza ad un figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto ai permessi è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
I genitori possono usufruire, alternativamente, nell’arco di un mese, dei seguenti benefici:
- tre giorni di permesso mensile (art.33, comma 3, L. 104/92)
- prolungamento del congedo parentale (art. 32 T.U. 151/2001 e ss. mm. ii.)
- permessi orari giornalieri (art 33, comma 2, L. 104/92)
In particolare - Circ. INPS n. 32/2012:
- i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile, delle ore di riposo giornaliero, del prolungamento del congedo parentale
- i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino ai dodici anni, possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, del prolungamento del congedo parentale;
- i genitori, anche adottivi, con figli oltre i dodici anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile
Fruizione dei permessi prevista per i dipendenti portatori di handicap
I permessi sono previsti anche per i dipendenti, portatori di handicap, cui sia stato riconosciuto lo stato di gravità. Quest’ultimi possono usufruire di ore di permesso giornaliero in relazione al profilo orario: fino a 6 ore (2 ore), inferiore a 6 ore (1 ora) o di 3 giorni di permesso giornaliero al mese. Le due modalità di fruizione sono alternative e, pertanto, nel corso dello stesso mese non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari.
Nel caso in cui il dipendente sia in regime di tempo parziale verticale, anche i suddetti permessi giornalieri vengono riproporzionati.
Permessi per donazione di sangue e midollo osseo (art.49 CCNL 2016-2018)
Il dipendente donatore di sangue e di midollo osseo ha diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui ha fatto la donazione, conservando la normale retribuzione giornaliera.
Nel caso di donazione di midollo osseo, ai sensi dell’art. 5 della legge 6 marzo 2001 n. 52, il dipendente conserva il trattamento economico intero per le giornate di degenza ospedaliera e per le successive giornate di convalescenza.
Permessi per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche per le lavoratrici gestanti
Ai sensi dell’art.14 del D.Lgs 151/2001 le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Permesso retribuito per nomina presso seggio elettorale
In occasione di elezioni politiche, europee, amministrative o di referendum, i dipendenti che sono chiamati a svolgere le funzioni di Presidente, Segretario, Scrutatore o Rappresentante di lista di seggio elettorale, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali o referendarie.
Nel caso in cui le operazioni elettorali si protraggano oltre la mezzanotte, i dipendenti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
I riposi per il servizio svolto nel giorno non lavorativo di sabato e festivo di domenica dovranno essere fruiti dal giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio o, in alternativa, entro la fine del mese in cui si svolgono le elezioni.