Tipi di permesso
I permessi retribuiti, che possono essere richiesti dal personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi, sono:
- partecipazione a concorsi o esami
- matrimonio
- lutto per decesso di: coniuge o convivente, parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti dei nonni), affini di primo grado (suoceri, nuore, generi)
- grave infermità documentata di: coniuge o convivente, parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti dei nonni), nascita figli o gravi motivi personali e familiari
- particolari motivi personali e familiari
- visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
- permessi straordinari retribuiti per motivi di studio (150 ore).
Mentre il personale con contratto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi continuativi può richiedere solo i permessi per:
- matrimonio
- grave infermità documentata
- lutto
- 15 giorni di permesso non retribuito per motivate esigenze (in proporzione al servizio prestato nell’anno). Tale permesso può essere richiesto anche dal personale a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi.
Permesso retribuito per nomina presso seggio elettorale
In occasione di elezioni politiche, europee, amministrative o di referendum, i dipendenti che sono chiamati a svolgere le funzioni di Presidente, Segretario, Scrutatore o Rappresentante di lista di seggio elettorale, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali o referendarie.
Nel caso in cui le operazioni elettorali si protraggano oltre la mezzanotte, i dipendenti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
I riposi per il servizio svolto nel giorno non lavorativo di sabato e festivo di domenica dovranno essere fruiti dal giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio o, in alternativa, entro la fine del mese in cui si svolgono le elezioni.
Partecipazione a concorsi o esami
Le giornate di permesso per concorso/esame disponibili in un anno, sono 8 e vanno fruite esclusivamente a giornata intera.
Chi ha un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, fruisce delle giornate di permesso in rapporto alla percentuale del part-time svolto.
Lutto
Tutti i dipendenti hanno diritto a 3 giornate lavorative di permesso retribuito per ogni evento luttuoso, in caso di decesso:
- del coniuge/partner dell’unione civile, anche legalmente separato
- di un parente entro il secondo grado: genitori, figli, nonni, fratelli/sorelle, nipoti (figli di figli)
- di affine di primo grado (suoceri, generi e nuore)
- del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica
- di un componente della propria famiglia anagrafica (che risulti nello stato di famiglia del richiedente).
I giorni di permesso per lutto – che consentono di interrompere anche le ferie in corso di godimento - vanno utilizzati entro 7 giorni dal decesso del familiare e spettano per intero anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Grave infermità
Tutti i dipendenti possono usufruire del permesso per grave infermità documentata nel caso debbano prestare assistenza:
- al coniuge/partner dell’unione civile (anche legalmente separato) o al convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica)
- a un parente entro il secondo grado - genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti dei nonni (figli dei figli) - anche non conviventi
- a un componente della propria famiglia anagrafica che risulti nello stato di famiglia del richiedente).
I giorni di permesso per grave infermità documentata disponibili in un anno sono 3, fruibili anche in ore e sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza a persone con disabilità (legge 104/92).
Nei periodi di permesso fruiti non vengono conteggiati i giorni festivi e quelli non lavorativi (da specificare obbligatoriamente).
Chi ha un rapporto di lavoro a tempo parziale, può fruire dei permessi per grave infermità documentata, in misura proporzionale alla propria prestazione lavorativa.
Il permesso a giornate intere, va utilizzato entro i 7 giorni dalla data di insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a specifici interventi terapeutici, quello frazionato in ore, deve invece iniziare entro il settimo giorno dalla data di insorgenza del problema e da lì proseguire. Entrambi i tipi di permesso non possono protrarsi oltre la sussistenza della grave infermità.
Particolari motivi personali e familiari
I dipendenti a tempo indeterminato o determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, possono fruire di 18 ore di permesso all’anno per particolari motivi personali, mentre quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno un monte ore annuale ridotto in proporzione alla prestazione lavorativa svolta, come illustrato dalla tabella:
Rapporto (%) | 100 | 83 | 75 | 70 | 66 | 50 | 33 |
Ore annuali spettanti | 18 | 15 | 13,30 | 12,35 | 12 | 9 | 6 |
Chi lavora a tempo determinato con contratto di durata inferiore a sei mesi, non può fruire di 18 ore di permesso l'anno per particolari motivi personali o familiari.
I permessi per motivi personali e familiari:
- non devono essere documentati, pertanto non sarà più necessario allegare alcuna documentazione
- è necessario indicare nelle note la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari del\della richiedente
- non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora, ad esempio non sarà possibile richiedere il permesso per 20 minuti, sarà invece possibile richiederlo per 1 ora e 20 minuti
- non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (permessi per visite-terapie-prestazioni specialistiche, permessi per esigenze personali, permessi L.104/92, mezze ferie, permessi studio 150 ore, permessi per grave infermità), nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore
- possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore, in questo caso 18 ore varranno come tre giorni interi
- durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Matrimonio o unione civile
Tutti i dipendenti – compresi quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale o con contratto a tempo determinato - possono usufruire di un massimo di 15 giorni consecutivi (compresi sabati, domeniche e festivi) di permesso retribuito per matrimonio o unione civile, fruibili entro i 45 giorni successivi alla data della celebrazione.
Visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
I dipendenti a tempo indeterminato o determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, possono fruire di 18 ore di permesso all’anno per particolari visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici mentre quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno un monte ore annuale ridotto in proporzione alla prestazione lavorativa svolta, come illustrato dalla tabella:
Rapporto (%) | 100 | 83 | 75 | 70 | 66 | 50 | 33 |
Ore annuali spettanti | 18 | 15 | 13,20 | 12,35 | 12 | 9 | 6 |
Si precisa quanto segue:
- i permessi per: visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico.
In caso di fruizione oraria:
- i suddetti permessi sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL (permessi per particolari motivi personali, permessi per esigenze personali, permessi L.104/92, mezze ferie, permessi studio 150 ore, permessi per grave infermità), nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative
- non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni
- ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
In caso di fruizione per intera giornata:
- i suddetti permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza
- nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
In tutti i casi l’assenza per la fruizione dei permessi in oggetto è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Si ricorda che l’attestazione dovrà riportare firma e timbro del medico/struttura ospedaliera che lo ha rilasciato.
Come previsto poi dal comma 11 del CCNL, nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, l’assenza sarà imputata alla malattia. In tal caso, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
- attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi
- attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Anche nel caso in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle conseguenze delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (l’attestazione dovrà riportare l’indicazione che il paziente, a seguito dell’esame effettuato, necessita di riposo per l’intera giornata lavorativa).
Resta ferma la possibilità di poter fruire per la medesima finalità, dei permessi relativi ai motivi personali, delle esigenze personali (per un valore non superiore alla mezza giornata), dei riposi compensativi.
Permessi straordinari retribuiti per motivi di studio (150 ore)
Il lavoratore studente ha diritto a permessi retribuiti nell’arco dell’anno per sostenere esami o per la partecipazione alle attività didattiche inerenti il corso di studio.
Tale diritto è garantito dall’articolo 10 della legge 300/1970, che ne disciplina i caratteri generali, mentre le modalità di esecuzione sono disciplinate dai CCNL.
In applicazione dell’art. 32 del CCNL 16/10/2008 e come indicato nella Circolare DFP N. 12/2011, le ore di permesso vanno utilizzate per:
- la partecipazione alle attività didattiche;
- sostenere i relativi esami;
- la preparazione dell’esame finale.
Il personale che beneficia dei permessi ha diritto, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione dell’esame finale e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
Infine, per la partecipazione agli esami, il dipendente potrà anche usare le 8 giornate di permesso previste dal CCNL 2016-2018 art. 47.
Permesso per donazione sangue
Il dipendente che effettua la donazione di sangue, è tenuto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettua la donazione.